Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita necessità di considerare le disposizioni denunciate non già singolarmente bensì nel contesto della legge di manovra economica in cui esse sono inserite, in quanto se la manovra economica nel suo complesso può di certo orientare nell'individuazione delle finalità perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio economico, non può impedire che il vaglio di legittimità costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra l'altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti.