Sentenza 208/2011 (ECLI:IT:COST:2011:208)
Massima numero 35736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata nell'atto di intervento - in quanto le disposizioni impugnate inciderebbero solo di riflesso sulle competenze regionali - poiché, lamentando le Regioni la lesione delle proprie competenze, l'effettivo pregiudizio di esse concerne il merito del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 1
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 2
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte