Sentenza 208/2011 (ECLI:IT:COST:2011:208)
Massima numero 35736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 13/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35733  35734  35735  35737


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Circolazione stradale - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Pedaggi autostradali - Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria - Eccepita inammissibilità per carenza di interesse - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata nell'atto di intervento - in quanto le disposizioni impugnate inciderebbero solo di riflesso sulle competenze regionali - poiché, lamentando le Regioni la lesione delle proprie competenze, l'effettivo pregiudizio di esse concerne il merito del giudizio.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 15  co. 1

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 15  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte