Ambiente - Norme della Regione Toscana - Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione - Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - Ricorso del Governo - Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. - che assoggetta alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione e prevede, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - per lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria e per denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva». Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell'effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi - in ipotesi più favorevoli agli esercenti l'attività controllata - rispetto ad una valutazione globale sull'incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate. La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all'impossibilità di distinguere le parti dell'opera o dell'attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell'ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell'opera o dell'attività, già in essere prima dell'entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest'ultima deve essere dunque interpretata come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l'artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell'intera opera o attività.