Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per violazioni non tributarie - Obbligo per il giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione - Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte ha l'onere di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Mancato esperimento del tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, senza nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione. Infatti, il rimettente non s'è fatto carico d'individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione.
Sull'omessa previsione che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice di questa munito, v. citata, sent. n. 77/2007; v. anche ordinanze n. 110 del 2010, n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008;
Sulla manifesta inammissibilità della questione per la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche da parte del rimettente v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 101 e n. 15 del 2011; n. 322 e n. 192 del 2010.