Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35744  35745  35746  35747  35748  35749


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Individuazione, con delibera della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per assenza di motivazione a sostegno della impugnazione stante il rapporto di stretta inscindibilità che esiste tra tale disposizione e quella contenuta nel precedente comma 1, prevedendo la prima il potere in capo alla Giunta regionale di fissare i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al comma 1, sicché esse realizzano un'unitaria e omogenea disciplina del procedimento attinente al rilascio delle concessioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  11/02/2010  n. 7  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte