Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte - Reiezione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità dell'art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte in quanto dagli argomenti prospettati nel ricorso a sostegno delle censure si evincono gli esatti termini delle questioni sollevate dal ricorrente, sia quanto alle norme comunitarie effettivamente pertinenti, sia quanto alla rilevanza della procedura d'infrazione.
In relazione alla questione di legittimità dell'art. 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per generico riferimento a procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea e per intervenuta sostituzione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle richiamate norme comunitarie interposte in quanto dagli argomenti prospettati nel ricorso a sostegno delle censure si evincono gli esatti termini delle questioni sollevate dal ricorrente, sia quanto alle norme comunitarie effettivamente pertinenti, sia quanto alla rilevanza della procedura d'infrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/02/2010
n. 7
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 81