Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., per difetto di motivazione, in quanto invece dalle motivazioni contenute nel ricorso si desumono le ragioni poste a fondamento della asserita lesione, da parte della norma regionale impugnata, dei principi di libera concorrenza.
In relazione alla questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., per difetto di motivazione, in quanto invece dalle motivazioni contenute nel ricorso si desumono le ragioni poste a fondamento della asserita lesione, da parte della norma regionale impugnata, dei principi di libera concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
18/02/2010
n. 3
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
18/02/2010
n. 3
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte