Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35743  35744  35746  35747  35748  35749


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., per difetto di motivazione, in quanto invece dalle motivazioni contenute nel ricorso si desumono le ragioni poste a fondamento della asserita lesione, da parte della norma regionale impugnata, dei principi di libera concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  18/02/2010  n. 3  art. 1  co. 

legge della Regione Abruzzo  18/02/2010  n. 3  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte