Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, il quale stabilisce che ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente. Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3), violando, in tal modo, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
In tema, cfr. citate sentenze nn. 340 e 180/2010.