Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7. La norma censurata non è idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. Il legislatore regionale, infatti, attribuisce ad una delibera della Giunta regionale il potere sopra indicato, subordinandolo all'adozione di una previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta ad esprimere, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 18, i criteri validi per il rilascio delle concessioni in esame.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7. La norma censurata non è idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. Il legislatore regionale, infatti, attribuisce ad una delibera della Giunta regionale il potere sopra indicato, subordinandolo all'adozione di una previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta ad esprimere, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 18, i criteri validi per il rilascio delle concessioni in esame.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/02/2010
n. 7
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/2009
n. 194
art. 1
co. 18
legge 26/02/2010
n. 25
art.
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 81