Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13. La normativa regionale impugnata regola talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015. La seconda ipotesi, presa in esame dal legislatore regionale, è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, anche se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lett. e)-ter, dalla legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni. La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13. La normativa regionale impugnata regola talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015. La seconda ipotesi, presa in esame dal legislatore regionale, è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, anche se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lett. e)-ter, dalla legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni. La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
16/02/2010
n. 13
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/2009
n. 194
art. 1
co. 18
legge 26/02/2010
n. 25
art.
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 81