Sentenza 213/2011 (ECLI:IT:COST:2011:213)
Massima numero 35749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/07/2011; Decisione del
04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3. L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale». Quanto all'art. 1, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale. Il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3. L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale». Quanto all'art. 1, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale. Il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
18/02/2010
n. 3
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
18/02/2010
n. 3
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 30/12/2009
n. 194
art. 1
co. 18
legge 26/02/2010
n. 25
art.
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 81