Sentenza 188/2023 (ECLI:IT:COST:2023:188)
Massima numero 45841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/09/2023;  Decisione del  27/09/2023
Deposito del 12/10/2023; Pubblicazione in G. U. 18/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45838  45839  45840


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Delitto di autoriciclaggio - Circostanza attenuante della minore gravità del delitto presupposto (art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte nel 2021) - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Violazione dei principi di proporzionalità della pena e di offensività - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della l. n. 186 del 2014 e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. n. 195 del 2021 – sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il legislatore – prevedendo per l’autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, cioè quando è punito con pena inferiore a cinque anni – ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità (da due a otto anni di reclusione), calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi, anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario. L’intento legislativo è tuttavia frustrato dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze che – vincolando il giudice, in presenza della recidiva reiterata (statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia, come nella specie, un furto), all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base – conduce a conseguenze sanzionatorie contrarie ai principi di proporzionalità della pena e di offensività, in quanto determina addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in considerazione dei soli precedenti penali dell’autore. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte