Ordinanza 215/2011 (ECLI:IT:COST:2011:215)
Massima numero 35751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 18/07/2011; Pubblicazione in G. U. 20/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35752


Titolo
Straniero - Configurazione come reato della condotta dello straniero che, già inottemperante all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati - Punibilità dell'inottemperanza nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo» - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, nonché asserita lesione del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo». Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 359 del 2010 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"», con la conseguenza che, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è stata espunta, la questione sollevata è divenuta priva di oggetto e, per tale ragione, va dichiarata inammissibile.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte