Sentenza 217/2011 (ECLI:IT:COST:2011:217)
Massima numero 35754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35755  35756


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Piano di rientro 2010-2012 - Sospensione degli effetti di varie disposizioni di due leggi regionali sottoposte a vaglio di legittimità costituzionale, fino alla definizione dei relativi giudizi, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso unitamente alla mancata costituzione della parte resistente - Estinzione parziale del giudizio.

Testo

Va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, in quanto, tenuto anche conto della mancata costituzione della Regione Puglia, dopo la presentazione del ricorso, l'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 ha abrogato l'art. 4 modificando l'art. 1 della legge censurata, con conseguente rinuncia parziale da parte del ricorrente al ricorso stesso con riguardo alle censure relative ai citati artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 123/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2010  n. 12  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  24/09/2010  n. 12  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte