Sentenza 217/2011 (ECLI:IT:COST:2011:217)
Massima numero 35755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35754  35756


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Piano di rientro 2010-2012 - Divieto ai direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge - Ricorso del Governo - Ius superveniens in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Impossibilità di escludere l'applicazione medio tempore della disposizione censurata - Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Testo

Pur dopo la rinuncia parziale in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, la vigenza per sei mesi delle disposizioni censurate anche per le aziende ospedaliero-universitarie, può far ragionevolmente presumere che la norma abbia trovato applicazione, impedendo l'assunzione in servizio di personale presso questi enti, sicché la Corte, non sussistendo i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è tenuta a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011 e nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2010  n. 12  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte