Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Piano di rientro 2010-2012 - Divieto ai direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge - Violazione dei principi di autonomia delle università e di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (che prevede il divieto ai direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge), in quanto la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost).
In senso analogo, v. citate sentenze n. 68/2011 e n. 233/2006.