Ordinanza 219/2011 (ECLI:IT:COST:2011:219)
Massima numero 35758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost. - secondo cui sarebbe irragionevole differenziare l'azione di responsabilità per ottenere il danno patrimoniale, per la quale non è prevista alcuna condizione, rispetto all'azione esperita quando si intende chiedere il danno all'immagine dell'ente, per la quale è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - tale scelta, come già rilevato con la sentenza n. 355 del 2010, può essere considerata non manifestamente irragionevole, perché il legislatore ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. Quanto, invece, alle censure riferite agli artt. 97 e 111 Cost. - prospettate per il fatto che si costringerebbero le Procure ad incardinare distinti procedimenti per il risarcimento del danno all'immagine e di quello patrimoniale in senso stretto, con duplicazione dell'attività processuale ed inutile dispendio di tempo, risorse ed energie - una volta ritenuta ragionevole la differenza di regime giuridico tra la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale e quella per il danno all'immagine, tali doglianze sono infondate, in quanto è proprio la diversità delle situazioni poste a confronto che giustifica l'autonoma articolazione dei percorsi procedimentali configurati dal legislatore.

Precedente specifico sull'argomento è la sentenza n. 355 del 2010.

In materia di responsabilità amministrativa v., tra le altre, le sentenze n. 453 e n. 371 del 1998.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte