Ordinanza 220/2011 (ECLI:IT:COST:2011:220)
Massima numero 35759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o processuale compiuto dalla procura contabile in violazione delle disposizioni del d.l. n. 78 del 2009 prima dell'entrata in vigore della relativa legge di conversione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del legittimo affidamento della procura contabile - Inadeguata motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 Cost., in quanto - nel prevedere che le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi stabiliti dall'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale - sancisce la nullità di ogni atto istruttorio e processuale compiuto dalla procura contabile in violazione della censurata disposizione, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2009. Infatti, il giudice a quo avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali l'eventuale accoglimento della questione, con consequenziale salvezza degli atti processuali e istruttori posti in essere nel corso delle indagini contabili ed ipotetica prosecuzione del giudizio, avrebbe potuto incidere sulla fattispecie concreta e condurre, nonostante l'intervenuta adozione di una sentenza penale di proscioglimento per i fatti contestati al dipendente (esplicitamente risultante dal contenuto dell'ordinanza), all'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente stesso per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte