Eguaglianza (principio di) - In genere - Necessità di trattare allo stesso modo situazioni omogenee - Possibile introduzione di regimi differenziati - Presupposto - Causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che, nell'ambito dei provvedimenti che seguono il terremoto dell'Irpinia, non prevede, per gli assegnatari di alloggi prefabbricati, costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, la cessione gratuita in proprietà degli stessi). (Classif. 092001).
La violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso sicché l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio. (Precedenti: S. 270/2022-mass. 45186; S. 43/2022-mass. 44528; S. 112/2021-mass. 44155; S. 276/2020-mass. 42924; S. 107/2018-mass. 40774; S. 172/2013-mass. 37192)
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 21-bis, comma l, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995, come conv., nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati, costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, come conv.. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civ. – nel prevedere il detto trasferimento solo a favore degli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato – esclude, senza alcuna logica giustificazione, la platea di beneficiari individuata dal giudice a quo comportando, così, una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti. Consistendo la sua ragione giustificativa nell’esigenza di garantire agli assegnatari degli alloggi prefabbricati una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa non si ravvisa, infatti, alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio e il tipo di ente pubblico – comune o Stato – che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione; né risulta giustificabile la restrizione dell’ambito dei beneficiari in favore degli assegnatari di prefabbricati realizzati sulla base di uno specifico decreto-legge anziché di un diverso atto normativo parimenti intervenuto nel medesimo contesto di gestione dell’emergenza abitativa suscitata dall’evento sismico).