Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte delle procure della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di piena tutelabilità dei diritti della personalità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost. - conseguente al fatto che la norma escluderebbe dal suo ambito applicativo fattispecie delittuose ben più gravi, ovvero fattispecie anche prive di rilievo penale che siano gravemente pregiudizievoli per l'immagine della p.a. - tale scelta, come già rilevato con la sentenza n. 355 del 2010, può essere considerata non manifestamente irragionevole, perché il legislatore ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. Quanto, invece, alla censura di cui all'art. 2 Cost. - in quanto tale norma, come stabilito anche dalla Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, imporrebbe una tutela piena dei diritti della personalità - la sentenza sopra citata ha pure chiarito che la responsabilità amministrativa si caratterizza per una sua peculiare connotazione e che la presenza di un ente collettivo, quale è, nella specie, la pubblica amministrazione, impedisce di ritenere che la tutela costituzionale dei diritti delle persone giuridiche o più ampiamente dei soggetti collettivi debba essere necessariamente la medesima di quella assicurata alle persone fisiche.
Precedente specifico sull'argomento è la sentenza n. 355 del 2010.
In materia di responsabilità amministrativa v., tra le altre, le sentenze n. 453 e n. 371 del 1998.