Ordinanza 222/2011 (ECLI:IT:COST:2011:222)
Massima numero 35761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/07/2011;  Decisione del  04/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero e apolide - Minori in stato di affidamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposti a tutela - Possibilità per i medesimi di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, la conversione del titolo di soggiorno da "minore età" a "lavoro" (o ad "attesa occupazione") subordinata al possesso degli stessi requisiti che la previgente disciplina richiedeva unicamente per i minori "non accompagnati" - Denunciato contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità ed uguaglianza, nonché con la disciplina comunitaria in materia - Omesso adempimento dell'obbligo di esplorare la possibilità di una soluzione costituzionalmente conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificati dalla lett. v) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'art. 2, lett. h), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE (Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997 (Risoluzione del Consiglio sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi), nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto», dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Il remittente, infatti, omette di esplorare possibilità interpretative diverse da quella posta a base della questione e trascura del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso, dato giurisprudenziale, per affermare, di fatto, la unicità della interpretazione sottoposta al giudizio di questa Corte.

Sull'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, prima di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, vedi, per tutte, da ultimo, ordinanza n. 15/2011 (citata).

Redattore: L. Tria



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 32  co. 1

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 32  co. 1

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/01/2003  n. 9  art. 2  lett. h)