Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Indicazione ex art. 369- bis cod. proc. pen. dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio e delle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa dei non abbienti - Carente descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 369-bis del codice di procedura penale. Infatti, per un verso, le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta - posto che non viene specificata la fase processuale in cui si trovano i giudizi a quibus e, in tre delle quattro ordinanze di rimessione, non risulta chiarito neanche se il difensore che ha sollevato l'eccezione di costituzionalità sia un difensore di ufficio oppure di fiducia, mentre nella quarta restante non si dice alcunché sulla presenza del difensore -; per altro verso, nelle ordinanze medesime difetta qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.