Ordinanza 224/2011 (ECLI:IT:COST:2011:224)
Massima numero 35764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 21/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35763  35765


Titolo
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Applicabilità della norma incriminatrice alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Testo

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Invero, quanto al profilo della motivazione sulla rilevanza della questione, il rimettente pone puntualmente in evidenza che all'imputato nel giudizio principale è stato contestato il reato di omesso versamento dell'IVA, risultante dalla dichiarazione annuale, proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità; quanto al profilo della motivazione circa la non manifesta infondatezza, poi, il Tribunale rimettente enuncia, in modo altrettanto chiaro, l'unica ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costituzionale evocato: vale a dire, il fatto che la stessa sottoponga alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 35  co. 7

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte