Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Applicabilità della norma incriminatrice alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Invero, quanto al profilo della motivazione sulla rilevanza della questione, il rimettente pone puntualmente in evidenza che all'imputato nel giudizio principale è stato contestato il reato di omesso versamento dell'IVA, risultante dalla dichiarazione annuale, proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità; quanto al profilo della motivazione circa la non manifesta infondatezza, poi, il Tribunale rimettente enuncia, in modo altrettanto chiaro, l'unica ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costituzionale evocato: vale a dire, il fatto che la stessa sottoponga alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.