Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Contrasto con il codice dell'ambiente, che prevede l'obbligatorietà di detta allegazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 113 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11, senza tuttavia prevedere, come imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che all'istanza sia «altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2. Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e dello Statuto speciale, trattandosi della disciplina di un procedimento che incide sulla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 186/2010 e n. 234/2009.