Sentenza 190/2023 (ECLI:IT:COST:2023:190)
Massima numero 45782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  21/09/2023;  Decisione del  21/09/2023
Deposito del 17/10/2023; Pubblicazione in G. U. 18/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45783  45784


Titolo
Tributi - Riscossione - Diretta impugnabilità del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo (nel caso di specie: impugnazione di una cartella relativa a sanzioni per la violazione del codice della strada) - Esclusione, in via generale - Possibilità ammessa alle sole ipotesi espressamente previste - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255037).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della descrizione insufficiente della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. Il rimettente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico e avulso dai fatti di causa, che la questione assume grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente sia per la soluzione poco condivisibile suggerita dalla pronuncia della Cassazione a sez. unite n. 26283 del 2022 in ordine alla efficacia retroattiva di una norma, senza fornire alcun chiarimento sull’effettiva validità o meno delle notifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER). Al contrario, ai fini della valutazione sulla rilevanza, il rimettente avrebbe dovuto indicare con precisione la tipologia dell’atto impositivo e soprattutto le concrete modalità utilizzate per la sua notificazione, chiarendo se la stessa fosse stata o meno regolarmente effettuata. (Precedenti: S. 28/2022 – mass. 44614; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 254/2020 – mass. 43014).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 12  co. 4

decreto-legge  21/10/2021  n. 146  art. 3  co. 

legge  17/12/2021  n. 215  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte