Sentenza 227/2011 (ECLI:IT:COST:2011:227)
Massima numero 35770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35768  35769  35771  35772  35773  35856


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, ....fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  21/10/2010  n. 17  art. 115  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  07/09/1990  n. 43  art. 14  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  07/09/1990  n. 43  art. 14  co. 2

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  07/09/1990  n. 43  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 23    co. 1