Sentenza 227/2011 (ECLI:IT:COST:2011:227)
Massima numero 35770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, ....fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, ....fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
21/10/2010
n. 17
art. 115
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
07/09/1990
n. 43
art. 14
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
07/09/1990
n. 43
art. 14
co. 2
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
07/09/1990
n. 43
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 23
co. 1