Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con la disciplina statale in materia - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 11, lett. c), della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale dispone che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate «al termine della giornata venatoria», per asserita violazione dell'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria», i quali costituiscono norme fondamentali delle riforme economico sociali. L'argomentazione sottesa alla censura, secondo cui tale disposizione contrasterebbe con l'obbligo di indicare il numero massimo dei capi da abbattere e con la necessità dei conseguenti controlli, non evidenzia una difformità della disciplina tale da integrare il vizio prospettato. Infatti, la necessità che a fine giornata il cacciatore debba indicare il numero di capi abbattuti non può essere ritenuta previsione che impedisca, da un lato, il rispetto del limite dei capi da abbattere, dall'altro, lo svolgimento di efficaci controlli.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 332/2006.