Sentenza 227/2011 (ECLI:IT:COST:2011:227)
Massima numero 35856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Ambiente - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, per l'inconferenza delle norme statali evocate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La disposizione impugnata consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. A giudizio del ricorrente, tuttavia, tale disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il punto 2 dell'allegato IV alla parte II, i quali si riferiscono alla verifica di assoggettabilità e alla disciplina della VAS. Risulta evidente quindi come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, il ricorrente si sia riferita al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA.
Non è fondata, per l'inconferenza delle norme statali evocate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La disposizione impugnata consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. A giudizio del ricorrente, tuttavia, tale disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il punto 2 dell'allegato IV alla parte II, i quali si riferiscono alla verifica di assoggettabilità e alla disciplina della VAS. Risulta evidente quindi come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, il ricorrente si sia riferita al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 27/06/2001
n.
art. 2001/42/CE
direttiva CEE 27/06/1985
n.
art. 85/337/CEE