Sentenza 228/2011 (ECLI:IT:COST:2011:228)
Massima numero 35774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario nelle Aziende sanitarie, non conferiti dai direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della legge censurata - Cessazione automatica, senza compenso o indennizzo, se non confermati entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale - Violazione dei principi di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario nelle Aziende sanitarie, non conferiti dai direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della legge censurata - Cessazione automatica, senza compenso o indennizzo, se non confermati entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale - Violazione dei principi di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale.
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione). La norma censurata stabilisce che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie abruzzesi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, se non confermati entro tale periodo e che nessuna forma di compenso e di indennizzo è previsto nel caso di mancata conferma. Si tratta, quindi, di una disposizione che determina una decadenza automatica e generalizzata temporalmente collegata alla data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il potere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti, senza vincoli, né obblighi di motivazione. Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio «della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina» - come più volte affermato da questa Corte - lede il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e il correlato principio di continuità dell'azione stessa (art. 97 Cost.), poiché consente l'interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive "interne", legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi. D'altra parte, deve considerarsi violato anche l'altro parametro evocato (art. 98, primo comma, Cost.) in quanto l'obbligo da esso imposto ai pubblici impiegati di stare «al servizio esclusivo della Nazione», comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali «il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo» e non richiede, invece, «la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti».
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione). La norma censurata stabilisce che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende sanitarie abruzzesi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, se non confermati entro tale periodo e che nessuna forma di compenso e di indennizzo è previsto nel caso di mancata conferma. Si tratta, quindi, di una disposizione che determina una decadenza automatica e generalizzata temporalmente collegata alla data di nomina del nuovo direttore generale, cui viene attribuito il potere di far cessare il rapporto di lavoro dei suddetti dirigenti, senza vincoli, né obblighi di motivazione. Tale sostanziale decadenza automatica riferita a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio «della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina» - come più volte affermato da questa Corte - lede il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e il correlato principio di continuità dell'azione stessa (art. 97 Cost.), poiché consente l'interruzione del rapporto di ufficio in corso senza che siano riscontrabili ragioni oggettive "interne", legate al comportamento del dirigente, idonee a recare un vulnus ai predetti principi. D'altra parte, deve considerarsi violato anche l'altro parametro evocato (art. 98, primo comma, Cost.) in quanto l'obbligo da esso imposto ai pubblici impiegati di stare «al servizio esclusivo della Nazione», comporta per i funzionari o i dirigenti non apicali «il rispetto del dovere di neutralità, che impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore di quest'ultimo» e non richiede, invece, «la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti».
In tema di spoils system, vedi: sentenze n. 233/2006; n. 103 e n. 104/2007; n. 161, n. 351 e 390/2008; n. 34 e 224/2010 124/2011 (citate).
Redattore: L. Tria
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
23/06/2006
n. 20
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 98
co. 1
Altri parametri e norme interposte