Sentenza 229/2011 (ECLI:IT:COST:2011:229)
Massima numero 35775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Difatti, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Difatti, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
In tema di "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze; sentenze n. 112/2011, n. 57/2010, n. 190, n. 159, n.120/2008, n. 169/2007 e n. 376/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
19/11/2010
n. 16
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 77 ter
legge 06/08/2008
n. 133
art.
decreto legge 10/02/2009
n. 5
art. 7 quater
co. 7
legge 09/04/2009
n. 33
art.
legge 13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 142