Professioni - Sport - Norme della Regione Calabria - Istituzione di albi regionali relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, condizioni per l'iscrizione in essi e disciplina del loro aggiornamento - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i profili professionali non disciplinati da legge statale, individuarne gli elementi costitutivi ed i percorsi formativi, nonché di costituire i relativi albi - Violazione del principio fondamentale in materia di "professioni", che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Premesso che tali disposizioni - le quali disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di albi delle professioni in ambito sportivo, individuano tali professioni e le condizioni richieste ai fini dell'iscrizione in detti albi, e riconoscono alla Giunta regionale il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive, laddove non disciplinate dalla legge statale, nonché di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi - vanno ascritte alla materia di legislazione concorrente delle professioni per la cui individuazione non rileva l'oggetto sul quale si esercita l'attività professionale, esse eccedono dai limiti della normativa di dettaglio. Non spetta, infatti, alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta, potendo solo esercitarsi sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. Né l'intervento del legislatore regionale risulta determinato da peculiari esigenze della realtà territoriale regionale le quali soltanto giustificano l'intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni.
- Sulla irrilevanza dell'oggetto su cui si esercita l'attività professionale ai fini della selezione della materia delle professioni sono citate le sentenze n. 138 del 2009, n. 222 del 2008, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005.
- Sul principio fondamentale, nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata allo Stato, v. citate sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 e n. 353 del 2003.
- Sul divieto, per le Regioni, di assegnare all'amministrazione regionale il compito di creare nuove figure professionali, sono citate le sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006.
- Sul divieto per il legislatore regionale di istituire albi professionali con capacità selettiva ed individuatrice delle professioni sono citate le sentenze n. 132 del 2010, n. 138 del 2009 e n. 93 del 2008.
- Specificamente, sul divieto di istituire un albo professionale con riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori sportivi in quanto oggetto di normazione da parte della legge statale sono citate le sentenze n. 179 del 2008, n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005.