Sentenza 231/2011 (ECLI:IT:COST:2011:231)
Massima numero 35777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima sia nella parte in cui configura una presunzione assoluta - anziché soltanto relativa - di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale (sent. n. 265 del 2010), sia nella parte in cui assoggetta a detta presunzione assoluta anche il delitto di omicidio volontario (sent. n. 164 del 2011). Tali profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in rapporto alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere riferita al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, rispetto al quale non sussiste la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità. Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, infatti, si concreta in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, né l'esistenza di radicamenti sul territorio o di particolari collegamenti personali e, soprattutto, di specifiche connotazione del vincolo associativo, così difettando quelle peculiari connotazioni idonee a fornire una congrua regola di esperienza, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Da ciò consegue che la norma censurata vìola, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione del procedimento relativo al delitto considerato a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost. - quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale - imponendo il massimo sacrificio di tale bene primario all'esito di un giudizio di bilanciamento non corretto, in quanto non rispettoso del principio di ragionevolezza; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Né la presunzione assoluta censurata può trovare legittimazione costituzionale nella gravità astratta del delitto associativo in oggetto, desumibile dalla severità della pena edittale, o nell'esigenza di eliminare o ridurre situazioni di allarme sociale: la gravità astratta del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura dell'interesse protetto, è invero elemento significativo in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidoneo a fungere da elemento preclusivo della verifica del grado delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte ed, inoltre, il contenimento dell'allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme. Pertanto, la presunzione assoluta sancita dalla norma censurata va trasformata, anche in rapporto al delitto oggetto dell'odierno scrutinio, in presunzione solo relativa.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima sia nella parte in cui configura una presunzione assoluta - anziché soltanto relativa - di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale (sent. n. 265 del 2010), sia nella parte in cui assoggetta a detta presunzione assoluta anche il delitto di omicidio volontario (sent. n. 164 del 2011). Tali profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in rapporto alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere riferita al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, rispetto al quale non sussiste la ratio giustificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità. Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, infatti, si concreta in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, né l'esistenza di radicamenti sul territorio o di particolari collegamenti personali e, soprattutto, di specifiche connotazione del vincolo associativo, così difettando quelle peculiari connotazioni idonee a fornire una congrua regola di esperienza, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Da ciò consegue che la norma censurata vìola, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione del procedimento relativo al delitto considerato a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost. - quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale - imponendo il massimo sacrificio di tale bene primario all'esito di un giudizio di bilanciamento non corretto, in quanto non rispettoso del principio di ragionevolezza; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Né la presunzione assoluta censurata può trovare legittimazione costituzionale nella gravità astratta del delitto associativo in oggetto, desumibile dalla severità della pena edittale, o nell'esigenza di eliminare o ridurre situazioni di allarme sociale: la gravità astratta del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura dell'interesse protetto, è invero elemento significativo in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidoneo a fungere da elemento preclusivo della verifica del grado delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte ed, inoltre, il contenimento dell'allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme. Pertanto, la presunzione assoluta sancita dalla norma censurata va trasformata, anche in rapporto al delitto oggetto dell'odierno scrutinio, in presunzione solo relativa.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 3
decreto-legge
23/02/2009
n. 11
art. 2
co.
legge
23/04/2009
n. 38
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte