Sentenza 232/2011 (ECLI:IT:COST:2011:232)
Massima numero 35778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Ricorso della Regione Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 43 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.
Ricorso della Regione Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 43 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.
Testo
È stata riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, concernenti numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ad eccezione di quella relativa all'art. 43 della predetta legge, riguardante l'istituzione, «nel Meridione d'Italia», di «zone a burocrazia zero», di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.
È stata riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, concernenti numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ad eccezione di quella relativa all'art. 43 della predetta legge, riguardante l'istituzione, «nel Meridione d'Italia», di «zone a burocrazia zero», di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 43
co.
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte