Sentenza 232/2011 (ECLI:IT:COST:2011:232)
Massima numero 35778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35779  35780


Titolo
Ricorso della Regione Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 43 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

Testo
È stata riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Puglia, concernenti numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ad eccezione di quella relativa all'art. 43 della predetta legge, riguardante l'istituzione, «nel Meridione d'Italia», di «zone a burocrazia zero», di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 43  co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte