Sentenza 232/2011 (ECLI:IT:COST:2011:232)
Massima numero 35779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Istituzione nel Meridione d'Italia di "zone a burocrazia zero" - Vantaggi a favore delle "nuove iniziative produttive" - Ricorso della Regione Puglia - Eccepita inammissibilità per tardività del ricorso - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Istituzione nel Meridione d'Italia di "zone a burocrazia zero" - Vantaggi a favore delle "nuove iniziative produttive" - Ricorso della Regione Puglia - Eccepita inammissibilità per tardività del ricorso - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, censurato dalla Regione Puglia, va disattesa l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività della impugnazione, siccome proposta solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di una disposizione non modificata da quest'ultima. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, é tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, censurato dalla Regione Puglia, va disattesa l'eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla tardività della impugnazione, siccome proposta solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge nei confronti di una disposizione non modificata da quest'ultima. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, é tempestiva l'impugnazione dei decreti-legge successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente da questi dettata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 43
co.
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte