Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia - Vantaggi a favore delle "nuove iniziative produttive" - Possibilità di applicazione anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale - Violazione della competenze regionali nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della ulteriore censura.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 43, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l'istituzione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero» e dispone che, in tali zone, «nei riguardi delle nuove iniziative produttive i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo». Posto che la previsione possiede un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziative produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, essa appare in contrato con gli agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. Resta, di conseguenza, assorbita l'ulteriore censura formulata in via subordinata dalla ricorrente avverso il comma 2 del menzionato art. 43 - per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. - in ragione della dedotta mancata previsione dell'ulteriore presupposto del coinvolgimento della Regione territorialmente interessata.