Sentenza 233/2011 (ECLI:IT:COST:2011:233)
Massima numero 35781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Computo dei termini di durata nell'ipotesi di ordinanze sequenziali che dispongono misure cautelari per fatti diversi - Applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura - Mancata previsione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qualificabile come diritto vivente - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Possibile elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefigurati dal legislatore - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. La medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo. Resta assorbita la censura formulata dal giudice a quo in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 297  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 5

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte