Sentenza 234/2011 (ECLI:IT:COST:2011:234)
Massima numero 35782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35783  35784  35785


Titolo
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Denunciata violazione della garanzia previdenziale - Difetto di motivazione autosufficiente specificamente riferibile all'evocato parametro - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, in riferimento al parametro di cui all'art. 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. In riferimento a tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione è motivata esclusivamente per relationem, attraverso il richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte.

Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/05/1993  n. 148  art. 6  co. 7

legge  19/07/1993  n. 236  art.   co. 

legge  19/07/1993  n. 236  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte