Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Denunciata violazione della garanzia previdenziale - Difetto di motivazione autosufficiente specificamente riferibile all'evocato parametro - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, in riferimento al parametro di cui all'art. 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. In riferimento a tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione è motivata esclusivamente per relationem, attraverso il richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte.
Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.