Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione siccome motivata, in punto di non manifesta infondatezza, per relationem - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993 - sollevata nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, prospettata in riferimento alla censura di cui all'art. 3 Cost., per il fatto che l'ordinanza di rimessione sarebbe motivata per relationem. Tale ordinanza, infatti, pur facendo richiamo alla sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte, individua in modo autonomo il vulnus costituzionale denunciato con riferimento al principio di uguaglianza, con una motivazione che, ancorché sintetica, deve ritenersi idonea a circoscrivere in modo adeguato ed autosufficiente l'oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte.
Sulla motivazione per relationem v., da ultimo, le sentenze n. 143 del 2010 e n. 42 del 2011.