Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per non essere il richiesto intervento additivo "a rime obbligate" - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993 - sollevata nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata in relazione al carattere non "a rime obbligate" dell'intervento richiesto; ciò in quanto quest'ultimo costituisce l'unico modo possibile per ovviare alla denunciata disparità di trattamento.