Sentenza 234/2011 (ECLI:IT:COST:2011:234)
Massima numero 35785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35782  35783  35784


Titolo
Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza tra i lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n. 236 del 1993, nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Tali norme, infatti, determinano un'oggettiva disparità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità, che, al momento del licenziamento, abbia diritto al trattamento di mobilità, e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione: nel primo caso il lavoratore, pur non potendo percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia, in concreto, più conveniente, mentre nel secondo caso non ha tale possibilità di scelta e si trova obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. Le norme censurate, inoltre, discriminano i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi: i primi, infatti, percepiscono la sola indennità di invalidità (che potrebbe, peraltro, essere solo parziale), mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione.

In argomento v. le sentenze n. 218 del 1995 e n. 184 del 2000.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/05/1993  n. 148  art. 6  co. 7

legge  19/07/1993  n. 236  art.   co. 

legge  19/07/1993  n. 236  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte