Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Disciplina concernente le strutture turistiche ricettive e balneari - Ricorso del Governo - Ius superveniens in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Impossibilità di escludere l'applicazione medio tempore della disposizione censurata - Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c) e ultimo capoverso, nonostante che successivamente alla presentazione del ricorso, con la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, la Regione Campania ha soppresso il comma 13 dell'art 1 della legge regionale n. 2 del 2010, abrogando così l'art. 1, comma 1, della legge censurata. Infatti, nella specie può ragionevolmente presumersi che le disposizioni impugnate, nel periodo di tempo in cui sono state in vigore, abbiano trovato applicazione, con la conseguenza che la Corte deve pronunciarsi su tutte le questioni promosse dal ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge censurata.