Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Previsione che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, possano realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale - Violazione della disciplina statale riguardante la pianificazione paesaggistica e le procedure di autorizzazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004. Infatti, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l'art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 101/2010, n. 272/2009 e n. 232/2008.