Sentenza 235/2011 (ECLI:IT:COST:2011:235)
Massima numero 35787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35786  35788  35789


Titolo
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Previsione che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, possano realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale - Violazione della disciplina statale riguardante la pianificazione paesaggistica e le procedure di autorizzazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004. Infatti, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l'art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità».

In senso analogo, v. citate sentenze n. 101/2010, n. 272/2009 e n. 232/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  25/10/2010  n. 11  art. 1  co. 1

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149