Sentenza 235/2011 (ECLI:IT:COST:2011:235)
Massima numero 35788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35786  35787  35789


Titolo
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Disciplina riguardante le modalità di accesso alla battigia - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile stante l'appartenenza della battigia al demanio marittimo - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, ultimo capoverso, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». Infatti, la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale: la legislazione regionale non può dunque disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  25/10/2010  n. 11  art. 1  co. 1

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  05/10/1993  n. 400  art.   

legge  04/12/1993  n. 494  art.