Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Disciplina riguardante le modalità di accesso alla battigia - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile stante l'appartenenza della battigia al demanio marittimo - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, ultimo capoverso, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». Infatti, la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale: la legislazione regionale non può dunque disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.