Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Concessioni demaniali idriche - Sottrazione delle concessioni demaniali idriche in quanto "afferenti alle attività sanitarie" all'applicazione delle norme statali relative ai servizi nel mercato interno - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11. La disposizione denunciata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico, così incidendo sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.