Sentenza 235/2011 (ECLI:IT:COST:2011:235)
Massima numero 35789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/07/2011;  Decisione del  19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:  35786  35787  35788


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Concessioni demaniali idriche - Sottrazione delle concessioni demaniali idriche in quanto "afferenti alle attività sanitarie" all'applicazione delle norme statali relative ai servizi nel mercato interno - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11. La disposizione denunciata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico, così incidendo sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  25/10/2010  n. 11  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  26/03/2010  n. 59  art. 7