Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Inapplicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione - Denunciata violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione sulle ragioni dell'asserita violazione del parametro evocato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. L'ordinanza di rimessione presenta, infatti, carenze di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, omettendo di indicare il titolo del reato per cui si procede, la data della sua commissione e se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, e così impedendo la verifica in ordine alla rilevanza della questione. Inoltre, il giudice a quo non motiva sulle ragioni dell'asserita violazione del parametro evocato, limitandosi a richiamare, in termini puramente generici e apodittici, l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha sollevato un'analoga questione di legittimità costituzionale, senza indicare le ragioni per le quali ritiene di dover condividere le argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata: e, tuttavia, la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione non può essere colmata dal rinvio al contenuto di altre ordinanze di rimessione, dello stesso o di diverso giudice, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autonoma e autosufficiente.
- Sulla mancanza di indicazioni relative alle vicende oggetto dei giudizi a quibus e, quindi, sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma normativo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, v., ex multis, le citate: sentenza n. 72 del 2008; ordinanza n. 64 del 2011.
- Sull'obbligo del rimettente di fornire una motivazione autonoma e autosufficiente sulla non manifesta infondatezza della questione, non fungibile con una motivazione de relato, v.ex multis, le citate sentenze n. 103 del 2007 e n. 266 del 2006, nonché le ordinanze n. 321 del 2010 e n. 75 del 2007.