Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Inapplicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo ed asserita lesione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Carente descrizione della fattispecie concreta - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
- E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. La questione di legittimità costituzionale è infatti in parte irrilevante in quanto, con riferimento a talune imputazioni del giudizio a quo, anche nel caso di declaratoria di illegittimità della norma censurata, l'applicazione della lex mitior non comporterebbe una pronuncia di estinzione del reato, non essendo ancora maturato - per affermazione dello stesso rimettente - il più breve termine di prescrizione introdotto dalla legge n. 251 del 2005, atteso che tali reati sarebbero semplicemente prossimi all'estinzione per prescrizione. Inoltre, con riferimento alle altre imputazioni - per le quali, secondo il giudice a quo, applicando la legge penale più favorevole, sarebbe maturato il termine di prescrizione - l'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente le fattispecie oggetto del giudizio, omettendo ogni indicazione sul titolo e sulla natura degli «altri reati» per cui si procede, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione.