Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Impossibilità di interpretare la norma interna in senso conforme alla Convenzione - Necessità di proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (ovvero all'art. 10, primo comma, Cost.) - Spettanza alla Corte costituzionale del compito di verificare la conformità a Costituzione della norma convenzionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il suddetto parametro, nonché di valutare, in termini di bilanciamento, come e in qual misura l'insindacabile interpretazione della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale.
L'art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l'espressione "obblighi internazionali" in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi, con la conseguenza che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. Nel caso in cui si profili tale contrasto, quindi, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice nazionale, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione - avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione - deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ovvero all'art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta. Sollevata la questione di legittimità costituzionale, spetta alla Corte costituzionale - dopo aver accertato che il denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU sussiste e non può essere risolto in via interpretativa - verificare se la norma della Convenzione, norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale, si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione, poiché in questa, seppur eccezionale, ipotesi, deve essere esclusa l'idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato. Inoltre, non è in potere della Corte costituzionale sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo e sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con la conseguenza che le norme della CEDU devono quindi essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: e tuttavia, la Corte costituzionale può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. Invero, la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. Ad essa compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi.
- Sul significato dell'espressione "obblighi internazionali" contenuta nell'art. 117, primo comma, Cost. e sugli effetti determinati dal contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU (violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) v. le menzionate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009; n. 39 del 2008; n. 348 e n. 349 del 2007; sulla perdurante validità di questa ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, v. la citata sentenza n. 80 del 2011.
- Sull'obbligo del giudice comune nazionale - nel caso in cui si profili il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU - di adottare un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale e, nel caso di mancata soluzione del contrasto, di sollevare questione di legittimità costituzionale, v. le menzionate sentenze n. 113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 e n. 239 del 2009.
- Sulla inidoneità della norma convenzionale eventualmente contrastante con norma della Costituzione ad integrare il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., v. le menzionate sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007.
- Sul principio secondo cui le norme della CEDU devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v. le menzionate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 e n. 239 del 2009; n. 39 del 2008; n. 349 e n. 348 del 2007. - Sul margine di apprezzamento della Corte costituzionale rispetto all'ermeneutica della norma CEDU operata dalla Corte europea, v. le menzionate sentenze n. 317 e 311 del 2009.