Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente - Possibilità di adeguamento e incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni regionali, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Devono essere restituiti al rimettente, per una nuova valutazione in punto di rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 117, commi primo e sesto, ultimo periodo, e 118 Cost., nonché all'art. 3, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto consente, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, il quale, all'art. 5, comma 2, lett. c), reca una norma di interpretazione autentica secondo cui le nuove disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) debbono ritenersi applicabili anche alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. n. 380 del 2001, ma con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Compete, pertanto, al giudice a quo verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla luce del mutato quadro normativo.