Ordinanza 238/2011 (ECLI:IT:COST:2011:238)
Massima numero 35795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
19/07/2011; Decisione del
19/07/2011
Deposito del 22/07/2011; Pubblicazione in G. U. 27/07/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Integrazione, a valere dall'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione - Possibilità di conferire gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti complessivamente per gli incarichi medesimi - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Sopravvenuta modifica delle norme impugnate, medio tempore non applicate, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Integrazione, a valere dall'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione - Possibilità di conferire gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti complessivamente per gli incarichi medesimi - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Sopravvenuta modifica delle norme impugnate, medio tempore non applicate, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 16, considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, che ha modificato entrambe le norme impugnate, medio tempore non applicate, per concorde riconoscimento delle parti, in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In senso analogo, v. citata ordinanza n. 136/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2010
n. 16
art. 2
co. 6
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
11/08/2010
n. 16
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19 6
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 1
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 2 bis
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 17
legge 30/07/2010
n. 122
art.