Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Divieto della custodia cautelare in carcere quando imputata sia la madre di un figlio minore invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti della costante presenza della madre - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché asserita lesione del diritto alla salute del minore disabile - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia la madre di un figlio minore invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti della costante presenza della madre». Infatti, con la sentenza n. 231 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In conseguenza di tale pronuncia − venuta meno la presunzione assoluta in ordine all'applicazione della sola custodia cautelare in carcere e restituita al giudice la possibilità di valutare elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure − va disposta la restituzione degli atti al rimettente, affinché proceda a nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza citata.